Art. 2.
(Istituzione del comitato organizzatore).

      1. Al fine di organizzare le celebrazioni del centenario della nascita di Giovannino Guareschi è istituito il comitato organizzatore delle celebrazioni guareschiane, di seguito denominato «comitato».
      2. Il Comitato ha la funzione di coordinare le iniziative di celebrazione e di commemorazione di Giovannino Guareschi su tutto il territorio nazionale, predisponendo un programma di manifestazioni culturali che valorizzi e diffonda la figura e l'opera del grande scrittore.
      3. Il comitato è composto dal Ministro per i beni e le attività culturali che lo presiede, da un delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, da rappresentanti nominati, rispettivamente, dalla regione Emilia-Romagna, dalla provincia di Parma, dalla provincia di Reggio Emilia, dal comune di Roccabianca, dal comune di Busseto, dal comune di Brescello e dal comune di Parma.
      4. Al comitato possono aderire successivamente, previo assenso del Ministro per i beni e le attività culturali, altri soggetti pubblici e privati interessati a promuovere e a organizzare eventi celebrativi legati alla figura di Giovannino Guareschi che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 2006.

 

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